VIVIBILITA’ URBANA e PARTECIPAZIONE

Pubblicato il da Circolo PRC Follonica

VI iNVITIAMO A LEGGERE LE NOSTRE PROPOSTE, IDEE, SOGNI E SUGGERIMENTI RACCOLTI IN QUESTI MESI DURANTE LA  COSTRUZIONE DEL PROGRAMMA ELETTORALE

    FATE OSSERVAZIONI, CORREZIONI, INTEGRAZIONI, LASCIATE SUGGERIMENTI E COMMENTI A FONDO PAGINA, OPPURE CONTATTATECI  ALL'INDIRIZZO 

 

prcfollonica@ouverture.it

 

VIVIBILITA’ URBANA e PARTECIPAZIONE

Le questione della partecipazione cittadina nel processo decisionale è ben presente nel nostro programma e tra le nostre proposte.

Sosteniamo che in materia di mobilità sia necessario rovesciare il punto di vista : partire dal diritto a spostarsi di tutti (bambini, anziani, automobilisti, ciclisti, disabili, mamme, future mamme e futuri nonni), e successivamente, da qui ritagliare le soluzioni opportune per le diverse realtà cittadine.

Il nostro progetto di mobilità a Follonica, porterà all’apertura di nuove prospettive, che fino ad oggi sembrano irrealizzabili. Alleggerendo il traffico privato, realizzando un’ossatura viaria per le biciclette ed i pedoni, “accorciando la città”, incentivando il servizio pubblico ed i taxi, si libererebbero vasti spazi, fino ad oggi esclusiva solo di parcheggi e smog, nel centro cittadino come nei quartieri, senza assolutamente peggiorare il diritto alla mobilità di tutti o compromettere le attività commerciali del centro o della periferia.

La realtà di oggi, la fotografia di Follonica 2009, è di una città con quartieri periferici abbandonati a sé stessi: degrado, fondo stradale deteriorato, verde trascurato, lavori raffazzonati, senso di abbandono, soluzioni imposte dall’alto senza consultare i cittadini, mancanza di un senso di appartenenza comune e di rispetto per gli spazi e di beni di pubblico utilizzo.

Noi intendiamo ripartire progettando la vivibilità e l’identità di una città e di una comunità intera. E non produciamo solo chiacchere, intendiamo avanzare proposte.

 

Riportiamo, come spunto di riflessione, l’ Art.23 D.L.29.11.2008 n. 185, un utile strumento per riprogettare i nostri spazi attraverso il dialogo tra amministrazione comunale e cittadini, e soluzioni concordate.

Questa legge permette ai comitati di quartiere, di strada, di isolato, a tutti i comitati cittadini, alle comunità unitarie, di proporre progetti di sistemazione degli spazi comuni (strade, marciapiedi, arredo urbano, aree verdi, parcheggi, fondo stradale, aree per bambini, etc.).

Al Comune spetta il diritto ed il dovere di fissare i paletti, gli standard, il solco progettuale all’interno del quale potranno dipanarsi le diverse soluzioni, proposte dai cittadini stessi.

Il contributo economico, potrà essere finanziato in parte o totalmente dai comitati stessi, sempre nella massima trasparenza (appalti, lavori, etc.).

In questo modo, il cittadino potrà esercitare il proprio diritto a migliorare la sicurezza, la vivibilità, il decoro della strada o il quartiere in cui vive (ad esempio decidendo sul fondo stradale, le panchine, le aiuole) decidendo la gestione e la manutenzione (che peraltro già adesso paghiamo, con scarsa efficienza ), potrà investire denaro proprio, che finalmente, resterà all’interno del perimetro di vita, e valorizzerà, anche economicamente,  la propria abitazione.

La qualità essenziale di questa legge è che NON SI CONCENTRERA’ SOLTANTO CENTRO  STORICO ed I QUARTIERI-VETRINA, ma permetterà di dirottare maggiori risorse pubbliche nel risolvere grossi problemi di degrado, nelle periferie, e darà la possibilità ai quartieri ed a tutta la cittadinanza attiva, di migliorare la propria vita.

 

Art.23 D.L.29.11.2008 n. 185 convertito con la legge 28.01.2009 n. 2

Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla societa' civile nello spirito della sussidiarieta'

1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilita', nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attivita' ed i processi di cui al presente comma.

2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale puo', con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 1, regolando altresi' le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente.

4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non puo' in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sara' prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le leggi regionali vigenti siano gia' conformi a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Resta fermo che le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente.



 


Pubblicità
Per essere informato degli ultimi articoli, iscriviti:
Commenta il post